STATUTO SOCIALE

CAPO ICOSTITUZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO SOCIALE

ART. 1 – Costituzione; ART. 2 – Sede legale; ART. 3 – Assenza scopo di lucro – Divieto distribuzione utili; ART. 4 – Scopi – Finalità – Attività;

CAPO II – ASSOCIATI – VOLONTARI – LAVORO RETRIBUITO

ART. 5 Volontari; ART. 6 Lavoro retribuito; Art. 7 – Principi di ammissione all’Associazione e numero degli associati; Art. 8 – Diritti e doveri degli associati; Art. 9 – Modalità di ammissione degli associati; Art.10 – Quota associativa; Art. 11 – Perdita della qualifica di associato

CAPO III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 12 – Organi Sociali; ART. 13 – Assemblea dei soci: competenze inderogabili; ART. 14 – Convocazione dell’Assemblea soci; ART. 15 – Validità e partecipazione dell’Assemblea associati; ART. 16 – Principio del voto singolo; ART. 17 – Consiglio Direttivo; ART. 18 – Riunioni del Consiglio Direttivo; ART. 19 – Competenze del Consiglio Direttivo; ART. 20 – Convocazioni del Consiglio Direttivo; ART. 21 – Presidente, rappresentanza legale; ART. 22 – Il Segretario ed il Tesoriere; ART. 23 – L’Organo di Controllo; ART. 24 –Riunioni di tutti gli organi sociali in video-conferenza;

CAPO IV – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 25 – Il patrimonio e le risorse economiche; ART. 26 – Intrasmissibilità della quota associativa.

CAPO V – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 27 – I Libri sociali e diritto di consultazione degli associati; ART. 28 – Il Bilancio/Rendiconto annuale; ART. 29 – Il Rendiconto della raccolta fondi;

CAPO VI – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

ART. 30 – Lo scioglimento dell’Associazione; Art. 31 – Devoluzione del patrimonio ad altri ETS.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Rinvio alle Leggi in materia di Terzo Settore

CAPO I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO SOCIALE

Art.1 Costituzione E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e dell’art. 35 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.° 117 (Codice del Terzo Settore o CTS), l’Associazione denominata: “ GRUDI – GRUPPO D’INCONTRO – Associazione di Promozione Sociale”, in sigla denominata “GRUDI – GRUPPO D’INCONTRO – APS”, che nel prosieguo è indicata con il semplice termine di “Associazione”. Il suo marchio, in immagine, è allegato al presente Statuto (1) ed è di titolarità esclusiva dell’associazione stessa, indipendentemente dalla variazione dei singoli associati, non essendo per ciò mai da intestarsi ad una o più persone fisiche associate.

Art. 2 Sede legale – L’Associazione ha sede legale e sociale nel Comune di Foligno all’indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione della sede legale nell’ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art.3 – Assenza scopo di lucro – Divieto di distribuzione degli utili – L’associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. E´ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 Scopi – Finalità – Attività L’Associazione è senza fine di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Seguono gli scopi, le finalità e le attività indicate con maggiore dettaglio.

Gli scopi Gli scopi Associativi sono quelli di contribuire alla vigilanza sul rispetto dei primi 12 articoli fondamentali della Costituzione italiana, di contribuire alla loro promozione, con il fine di elevare i livelli della coscienza civile e democratica della comunità e delle istituzioni, in modo particolare ponendo al centro del proprio interesse i diritti umani naturali ed inalienabili, sanciti anche nella “Dichiarazione universale dei diritti umani”. In allegato (1) si riportano i primi 12 articoli della Costituzione italiana, che, anche in forma estesa, vengono assunti integralmente dal presente Statuto.

Le finalità –Le finalità associative sono, in generale, quelle orientate all’arricchimento culturale, scientifico e coscienziale umano, sia individuale che sociale, nella importante prospettiva della tutela e della conservazione dell’integrità biologica dell’individuo umano e della specie umana in generale, ovvero soprattutto del suo genoma, dal quale dipende la vita delle cellule e dei loro processi vitali. Per tale finalità l’Associazione s’impegna, a partire dal livello territoriale locale, grazie alle iniziative interne ed esterne, ai progetti, alle attività proposte da essa o da altri enti associativi, ed ai quali sceglie e decide di partecipare. In tale ottica l’Associazione assume pertanto i contenuti degli articoli della Costituzione italiana, compresi dall’art. 13 all’art. 47, che sono allegati (2) al presente Statuto, e del quale fanno parte integrante, e più specificamente quelli relativi alle “libertà” ed ai “diritti”. La reale attuazione di questi ultimi ed il loro inveramento sono, in sostanza, finalità dell’Associazione, la quale per ottemperarvi intende – nel suo percorso – realizzare un “osservatorio di verifica”: ciò proprio per potersi dotare di uno strumento analitico, onde poter sollecitare il rispetto dei sopra citati articoli sia da parte degli enti istituzionali, che della comunità civile nel suo complesso. In tal senso l’Associazione intende contribuire ad imprimere, per quanto possibile, un riallineamento della società civile e istituzionale ai valori impliciti e/od espliciti negli articoli della Costituzione su menzionati, nonché, e soprattutto, in quelli espressi nella Dichiarazione Universale dei Diritti umani. Tali valori sono assunti dall’Associazione, la quale s’impegna ad inverarli in prima istanza al proprio interno, nelle relazioni fra associati, soprattutto nell’ottica dell’auto mutuo aiuto, della conoscenza di sé, a partire dall’ascolto e dal rispetto reciproco, che favoriscano il rifuggire da atteggiamenti e comportamenti vessatori e/o discriminatori.

Le attività In quanto ente del terzo settore e sulla base delle anzidette finalità, l’associazione eserciterà in via esclusiva una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e quindi potrà proporre e sviluppare l’organizzazione delle seguenti attività, ovvero predisporre lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 comma 1, dalla a) alla z) del decreto legislativo 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, e costituendo al suo interno un osservatorio tecnico scientifico, dando – eventualmente – incarichi a professionisti, consulenti ed esperti anche esterni. Tra le attività previste dal sopra citato D. Lgs. 117/2017 si individuano quelle più suscettibili di essere avviate, e che in parte e per alcune di esse, l’Associazione ha già iniziato a svolgere, anche se solo in forme preparatorie; esse sono quelle finalizzate ad effettuare:

1) – “(b) interventi e prestazioni sanitarie”;

2) – “(c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.° 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni”. Con riferimento a tali punti infatti ed all’interno di tale quadro normativo, l’Associazione sta elaborando un progetto ambulatoriale, come presidio territoriale in zona periferica rispetto al territorio comunale, per sopperire ad iniziali bisogni di cure, od anche per proporsi ad assumere e svolgere incarichi di formazione, ovvero di prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, con l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute, ed anche di formazione per il primo intervento, soprattutto nell’ottica della prevenzione sanitaria, ed anche per l’aspetto psicologico, con l’eventuale apertura di uno “sportello di ascolto”. Questo grazie alla disponibilità di professionalità e competenze esterne e/o interne, che l’Associazione si assume l’impegno di ricercare ed individuare. Oltre a ciò s’intende intervenire in compiti anche molto più semplici, come, per fare un esempio, quello di provvedere all’acquisto ed alla recapitazione di farmaci, prescritti dal proprio medico, alle persone che ne fossero bisognose e, contingentemente o meno, impossibilitate a farlo autonomamente;

3) – “(i) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 117/17”: ciò soprattutto attraverso la creazione di un laboratorio-percorso sull’evoluzione-involuzione dei Diritti Umani, nel loro processo storico, caratterizzato da reali esigenze emancipatorie piuttosto che da logiche di potere-dominio; ma anche attraverso l’organizzazione di convegni, congressi ed eventi artistici, con lo stesso tema o sfondo culturale;

4) – curare e gestire “ (l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa”. Ciò soprattutto attraverso la “messa in rete” delle competenze dei propri soci volontari, tra i quali diversi insegnanti e formatori, o la partecipazione alle istituende scuole parentali, con le quali la nostra Associazione si è già messa in contatto fattivo.

5) – “(w) promozione della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, numero 53, oltre che i gruppi di acquisto solidale, di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, numero 244”: ciò a partire da un’intensa attività di incontri informativi, preliminari a vere e proprie attività di formazione culturale e scientifica, l’organizzazione di gruppi di acquisto solidale, nella prospettiva di una sana alimentazione, che privilegi l’acquisto presso le aziende di prodotti biologici e locali.

L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente. L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 del D. Lgs. n.117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo. L’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi a norma dell’articolo 7 del codice del terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attivià di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

CAPO II

ASSOCIATI – VOLONTARI – LAVORO RETRIBUITO

Art. 5 – Volontari – L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Ivolontari sono persone che per la loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o delibera dell’Assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario. L’Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 – Lavoro retribuito – L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle sue finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati, conformemente a quanto stabilito dall’art. 36 del Codice del Terzo Settore.

Art.7 – Ammissione e numero degli associati – Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Nell’associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati. Si applica l’art. 35, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Possono far parte dell’Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che nella domanda di ammissione dichiarino di:

  1. condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;
  2. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 8 – Diritti e doveri degli associati – Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall’articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

L’Adesione all’Associazione comporta i seguenti obblighi:

a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) il pagamento della quota associativa annuale, delle quote periodiche per le varie attività;

c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’Associazione.

L’Adesione all’Associazione comporta i seguenti diritti:

a) partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

b) partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

c) accedere alle cariche associative;

d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

Art. 9 – Modalità di ammissione all’Associazione – Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

  1. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
  2. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, si dovrà pronunciare in modo definitivo nella successiva convocazione.

Art. 10 – Quota associativa – Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 11 – Perdita della qualifica di associato – Lo status di associato si perde per recesso, morosità, esclusione.

L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto.

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

  1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  2. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L’associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

CAPO III

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 12 – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea degli associati;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall’Assemblea dei soci.

Art. 13 – Assemblea dei soci: competenze inderogabili – L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione.

All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall’art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

All’assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

  1. discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo, e, se presenti bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
  2. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo dell’associazione, determinandone previamente il numero e deliberando se nominare anche le cariche associative o demandare questo compito allo stesso Consiglio come stabilito dall’ultimo comma del successivo art. 17;
  3. eleggere e revocare, se presenti, l’organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale e eventuali altri organi sociali;
  4. approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione;
  5. approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
  6. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  7. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti associati non ammessi;
  8. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l’art. 25 del Codice del Terzo Settore.

All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

  1. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell’associazione
  2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax… ) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Art. 14 – Convocazione dell’Assemblea degli associati – L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, oppure dall’Organo di controllo. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Art. 15 – Validità e partecipazione dell’Assemblea degli associati – Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’art. 21 codice civile. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti. L’Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione. L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente statuto. L’Assemblea degli associati si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24.

Art. 16 – Principio del voto singolo – Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

Art. 17 – Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, minimo sette, eletti dall’Assemblea degli associati e resta in carica per tre esercizi.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l’art. 2382 del codice civile.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra il primo (e successivi) dei non eletti; il consigliere (o consiglieri) subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio decade l’intero organo e il Presidente deve convocare entro 15 giorni l’Assemblea dei soci per il rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo. In occasione di ogni elezione del Consiglio, l’Assemblea degli associati ne delibera preliminarmente il numero e delibera se provvedere anche alla nomina delle relative cariche (Presidente-Vicepresidente-Segretario e Tesoriere) oppure se demandare tale compito allo stesso Consiglio. Nel caso in cui l’Assemblea degli associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 18 – Riunioni del Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24

Art. 19 – Competenze del Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo:

  1. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea degli associati;
  2. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  4. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
  5. delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 55-56 del CTS e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;
  6. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
  7. delibera circa l’ammissione e l’espulsione degli associati (salvo ricorso dell’interessato all’assemblea degli associati);
  8. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
  9. delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  10. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
  11. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 20 – Convocazione del Consiglio Direttivo – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 21 – Presidente e Rappresentanza Legale – Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. La gestione del Conto Corrente Bancario, o precisamente del flusso delle risorse finanziarie in entrata ed in uscita da esso, è attribuita al Presidente, che può conferirne delega scritta al Tesoriere, le cui modalità di gestione vengono redatte dal Consiglio Direttivo ed esposte nella parte specifica del Regolamento.

Art. 22 – Il Segretario ed il Tesoriere – Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, gestendo il Conto Corrente Bancario, a seguito della delega scritta che il Presidente gli può conferire, in accordo con il Consiglio Direttivo stesso.

Art. 23 – L’Organo di Controllo – L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall’assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie.

L’Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 24.

L’Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di Controllo:

– vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, co. 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall’assemblea degli associati. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Esso esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell’art. 30, co. 7 del CTS.

L’Organo di Controllo può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L’Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Art. 24 – Riunioni di tutti gli Organi sociali in video-conferenza – Le riunioni di tutti gli organi dell’Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell’adunanza di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

d) vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

CAPO IV

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 25 – Il patrimonio e le risorse economiche – Il patrimonio dell’Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

  1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  2. eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  1. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
  2. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
  3. dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  4. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  5. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
  6. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati (e loro familiari) e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
  7. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  8. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;
  9. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

Art. 26 – Non trasmissibilità della quota associativa – Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

CAPO V

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Art. 27 – I libri sociali ed il diritto degli associati alla loro consultazione – Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l’Associazione tiene i seguenti libri sociali:

Libro degli associati;

1) Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale; 2) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati; 3) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; 4) Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l’Associazione.

I libri dell’Associazione sono consultabili dall’associato che ne faccia motivata istanza da presentare all’organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 28 – Il bilancio/rendiconto annuale – Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria degli associati entro il 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Se vengono superati i limiti di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore – o se facoltativamente deliberato dai propri organi – l’Associazione elabora ed approva il bilancio sociale – secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l’art. 14 del Codice del Terzo Settore

Art. 29 – Il rendiconto della raccolta fondi – Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

CAPO VI

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

Art. 30 – Lo scioglimento dell’Associazione – Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.

Art. 31 – Devoluzione del patrimonio ad altre ETS – In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Rinvio alle leggi in materia di Terzo Settore – Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore – con particolare riferimento alle norme sulle APS – e successive modifiche e integrazioni.

Il presente Statuto assume validità a partire dal prossimo anno di esercizio, ovvero dal mese di gennaio 2024.

Allegati

(1) Il seguente è il marchio dell’associazione:

GRUDI – GRUPPO D’INCONTRO APS

(2) SCOPI

1) promuovere il rispetto dell’art. 1 della Costituzione: “ l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”, “la sovranità appartiene al popolo”;

2) promuovere il rispetto dell’art. 2 della Costituzione: “ la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;

3) promuovere il rispetto dell’art. 3 della Costituzione: “ tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”; “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”;

4) promuovere il rispetto dell’art. 4 della Costituzione: “la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”, “ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”;

5) promuovere il rispetto dell’art. 5 della Costituzione: “ la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo”; “adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”;

6) promuovere il rispetto dell’art. 6 della Costituzione: “ la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”;

7) promuovere il rispetto dell’art. 7 della Costituzione: “lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”, “i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi” , “le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”;

8) promuovere il rispetto dell’art. 8 della Costituzione: “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”, “le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”, “i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”;

9) promuovere il rispetto dell’art. 9 della Costituzione: “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”, “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”, “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.”; “la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”;

10) promuovere il rispetto dell’art. 10 della Costituzione: “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”,“la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”; “lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”; “non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”;

11) promuovere il rispetto dell’art. 11 della Costituzione: “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”, “consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; “promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”;

12) promuovere il rispetto dell’art. 12 della Costituzione: “la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”.

(3) FINALITA’ – Finalità dell’Associazione sono principalmente quelle di promuovere il rispetto dei diritti naturali inviolabili consacrati nei seguenti articoli della Costituzione italiana, con riguardo al Titolo I – Rapporti civili:

(dall’art. 13)* – “la libertà personale è inviolabile”; “non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge; “in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”; “è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”; “la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”;

(dall’art.14)* “il domicilio è inviolabile”; “non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale”; “gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”;

(dall’art. 15)* – “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”; “la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”;

(dall’art. 16)* – “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”; “nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche”; “ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”;

(dall’art. 17)* – “i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi”; “per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso”; “delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”;

(dall’art.18)* – “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”; “sono proibile le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”;

(dall’art.19)* – “tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume”;

(dall’art. 20)* – “il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”;

(dall’art.21)* – “ tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”; “la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”; “si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto”; “la legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica”; “sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”;

(dall’art. 22)* “nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”;

(dall’art. 23)* – “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”;

(dall’art. 24)* – “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”;

“la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”; “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”; “la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”;

(dall’art. 25)* – “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”; “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”; “nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”;

(dall’art. 26)* – “l’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove vi sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali”; “non può in alcun caso essere ammessa per reati politici”;

(dall’art.27)*- “la responsabilità penale è personale”; “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”; “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”; “non è ammessa la pena di morte”;

(dall’art. 28)* – “i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti”.

Finalità dell’Associazione sono anche quelle di promuovere il rispetto delle previsioni sancite dai seguenti articoli della Costituzione italiana, con riguardo al “Titolo II– Rapporti etico-sociali”:

(dall’art. 29)* – “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”; “il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”;

18) (dall’art. 30)* – “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”; “nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”; “la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima”; “la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”;

(dall’art. 31)* – “la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”,“protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”;

(dall’art. 32)* – “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”; “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”; “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”;

(dall’art.33)* – “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”; “la Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”; “Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”; “la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali”; “è prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”; “le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi di Stato”;

(dall’art. 34)* – “la scuola è aperta a tutti”; “l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”; “i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”; “la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.

Finalità dell’Associazione sono – anche ed infine – quelle di promuovere il rispetto delle previsioni sancite dai seguenti articoli della Costituzione italiana, con riguardo al “Titolo III– Rapporti economici”:

(dall’art.35)* “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”; “cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”; “promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”; “riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero”;

(dall’art.36)* “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”; “la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge; “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”;

(dall’art.37)* – “la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”; “la legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato”; “la Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”;

(dall’art.38)* – “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”; “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”; “gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”; “ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”; “l’assistenza privata è libera”;

(dall’art. 39)* – “L’organizzazione sindacale è libera”; “ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge”; “ è condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica”; “i sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”;

(dall’art. 40)* – “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”;

(dall’art. 41)* – “ l’iniziativa economica privata è libera”; “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”; “la legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”;

(dall’art. 42)* – “la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati”; “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”; “la proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale”; “ la legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità”;

(dall’art. 43)* “a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale”;

(dall’art. 44)* – “al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti

alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà”; “la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”;

(dall’art. 45)* – “la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”; “la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato”;

(dall’art. 46)* – “ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”;

(dall’art. 47)* – “ la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito”; “favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese”.

* Articolo tratto dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Foligno, li 20 maggio 2024

Sottoscrivono

Il Presidente dell’Associazione Il Segretario dell’Associazione

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Alessandro Porcu Roberta Feligioni

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Fine